Regolamento


PREMESSA
Il Comitato per le pari opportunità è stato istituito con Decreto del Segretario generale del 30 luglio 2003 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, siglato in data 16 febbraio 1999, e dall'art. 6 del Contratto collettivo decentrato di Ministero sottoscritto il 12 luglio 2001.

Art. 1. - COMPITI
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
•raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
•formulazione delle proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 3, lett. A;
•promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.

Art. 2. - COMPOSIZIONE
Il Comitato è composto da 12 membri effettivi, di cui 6 nominati dall' Amministrazione e 6 dalle OO.SS. Per ogni membro effettivo è designato, altresì, un membro supplente.
I membri del Comitato durano in carica per un quadriennio e, comunque, fino alla nomina dei membri del nuovo Comitato.
I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Art. 3. - ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO
Il Presidente viene eletto a maggioranza qualificata dai membri effettivi, o supplenti in caso di assenza degli effettivi, e resta in carica durante tutto il periodo dei lavori del Comitato. Anche il Segretario viene eletto con la stessa procedura e resta in carica per il medesimo lasso di tempo del Presidente.
Il Presidente eletto designa un Vicepresidente.

Art. 4. - FREQUENZA DELLE RIUNIONI
Il Comitato si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e, comunque, una volta ogni trimestre.
Il Comitato può essere convocato in casi eccezionali su richiesta motivata, anche da parte di un solo componente, purché sia data comunicazione in tempo utile, almeno 5 giorni prima, fatte salve le prerogative del Presidente.

Art. 5. - PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI ALLE RIUNIONI
I membri titolari, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni di volta in volta calendarizzate, sono obbligati a raccordarsi con i rispettivi membri supplenti per la sostituzione.
Alle riunioni del Comitato sono invitati, comunque, a partecipare sia i rappresentanti effettivi sia i supplenti.
Tre assenze ingiustificate e consecutive delle sedute ordinarie comportano la decadenza dell 'incarico e la segnalazione, da parte del Presidente, per la sostituzione.
I componenti del Comitato, nell'espletamento delle attività istituzionali del Comitato medesimo, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 6. - VALIDITÀ DELLE DECISIONI
Le decisioni del Comitato sono assunte a voto palese salvo sulle questioni riguardanti argomenti per i quali, anche su proposta di un singolo componente, si procederà con voto segreto.
Ai fini di una deliberazione assembleare è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti, sia effettivi, là dove presenti, sia supplenti, nel caso in cui sostituiscano gli effettivi (50%+1). Una presenza inferiore a quella suddetta può consentire soltanto lavori di carattere interlocutorio e non decisionale.
Per le deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente è prevalente.

Art. 7. - VERBALI DEL COMITATO
Per ogni seduta, anche non deliberatoria, deve essere redatto un verbale. Una bozza del verbale verrà inviata con posta elettronica a tutti i componenti del Comitato che potranno inviare al Segretario eventuali indicazioni per una rettifica che riguardi il loro intervento in tempo utile per la riunione successiva.
Il verbale verrà approvato, per la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, nel corso della seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

Art. 8 - ACQUISIZIONE MATERIALE DOCUMENTALE E GRUPPI DI LAVORO
A seconda delle determinazioni, assunte di volta in volta dal Comitato, i componenti dello stesso a tal fine individuati si faranno carico di acquisire materiale documentale eventualmente utile ai lavori. Il Comitato, inoltre, per ogni eventuale chiarimento ed apporto sulle materie oggetto di competenza, si rivolgerà direttamente alle strutture competenti dell'Amministrazione e delle OO.SS.
Il Comitato può decidere, altresì, di istituire gruppi di lavoro nel proprio ambito per l'approfondimento e lo studio di temi inerenti la sua attività.

Art. 9. - RAPPORTI TRA COMITATO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato sono trasmesse all'Amministrazione e alle OO.SS. per la contrattazione decentrata e comprendono eventuali pareri discordanti espressi dai componenti del Comitato medesimo.

Art. 10. - MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento può essere modificato su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti, con deliberazione da adottare a maggioranza assoluta.

Approvato in data 11 dicembre 2003

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